Statuto della CARD – Società Scientifica dei Servizi Territoriali
Nota introduttiva: il presente nuovo Statuto è stato approvato dal Consiglio Nazionale tenutosi ad Ascoli Piceno il giorno 12 ottobre 2015.
Articolo 1 – (finalità e sede della Società)
CARD – Società Scientifica dei Servizi Territoriali – è una libera Società scientifica senza fini di lucro a rilevanza nazionale, che riunisce tutte le persone qualificate e interessate a collaborare per il progresso e la valorizzazione delle organizzazioni e dei professionisti operanti nelle organizzazioni di servizi territoriali, con particolare riferimento ai Distretti, che concorrono ai sistemi integrati di salute, benessere e protezione dei cittadini e delle comunità locali.
Missione della Società è la promozione ed il sostegno della cultura del cambiamento in sanità, con particolare riguardo allo sviluppo ed al progresso del Territorio, luogo privilegiato per la realizzazione di una sanità di iniziativa, di impostazione multiprofessionale, orientata all’approccio multidimensionale e globale dei problemi di salute. Tale missione si fonda sul principio costituzionale della tutela della salute quale patrimonio della collettività che esige l’impegno di un Sistema Sanitario Nazionale Pubblico. Essa viene perseguita dalla Società valorizzando le esperienze e le iniziative di ricerca e sperimentazione condotte a livello regionale, nazionale ed internazionale. La Società fa propria la visione di un’organizzazione sanitaria basata prevalentemente sulle cure e sull’assistenza nel contesto di vita delle persone. La Società promuove lo studio e la ricerca, nonché eventi formativi, attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con attuazione di programmi ed iniziative annuali in ambito nazionale e regionale, di cui garantisce la solidità delle basi scientifiche,la qualità e l’efficacia.
La Società, riconoscendo nel progresso e nel potenziamento delle attività del Territorio, ed in particolare dei Distretti, l’elemento indispensabile per un corretto riposizionamento del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari delle Regioni rispetto ai nuovi bisogni della popolazione, si prefigge i seguenti scopi:
- favorire lo sviluppo di nuovi sistemi sanitari intersettoriali centrati sulla persona, sulla famiglia e sulla comunità
- promuovere la cultura del cambiamento nei servizi territoriali in generale, favorendo l’inter-dipendenza di tutte politiche per la tutela della salute;
- applicare modelli gestionali capaci di realizzare l’integrazione, il governo della domanda e dell’offerta
- elevare l’appropriatezza organizzativa e operativa;
- privilegiare la tutela delle fasce deboli della popolazione;
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, nonché con organismi e istituzioni pubbliche e private, per indirizzare e supportare le politiche sociosanitarie territoriali;
- attivare iniziative di collaborazione con le Istituzioni Sanitarie Nazionali e Locali – tra le quali il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, gli Organismi e Istituzioni sanitarie pubbliche, l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), la F.I.S.M.- con le Associazioni dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta, degli Specialisti Ambulatoriali, con le Società Scientifiche, con le Associazioni di Cittadini e con gli altri Organismi e Organizzazioni Pubbliche e Private interessate al cambiamento positivo in sanità, concorrendo anche alla elaborazione, diffusione e adozione dilinee guida, di percorsi diagnostici-terapeutici ed alla promozione dell’innovazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza;
- realizzare,primariamente attraverso l’interscambio e la cooperazione culturale, gli eventi di aggiornamento e formazione, nonché la ricerca e la produzione scientifica;
- promuovere le attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente a favore dei soci, anche con programmi di educazione continua, al fine di elevarne la professionalità e le competenze manageriali, scientifiche e tecniche;
- promuovere e partecipare, attraverso l’attività dei soci e mediante la collaborazione con altre società e organismi scientifici, a studi e ricerche scientifiche nell’ambito delle attività dei Servizi e territoriali;
- supportare le singole Associazioni Regionali nel raggiungimento degli obiettivi della Società.
SEDE LEGALE: La Società ha sede legale presso la sede dell’Associazione regionale di appartenenza del Presidente in carica.
Articolo 2 – (Soci)
La Società è costituita da soci ordinari, onorari e sostenitori.
- Sono Soci ordinari di CARD, senza alcuna discriminazione di sorta, tutti gli iscritti alle Associazioni Regionali affiliate alla CARD Nazionale. Possono essere soci delle Associazioni Regionali, e quindi della CARD nazionale, tutti coloro che operano nei Servizi territoriali, nei Distretti, in altre organizzazioniconnessecon le attività territoriali, ovvero singole persone interessate allo sviluppo dei contenuti dell’art. 1. La cessazione del rapporto di lavoro con un Servizio non esclude la possibilità di continuare ad essere associati.
- I soci onorari vengono nominati, su proposta di un socio ordinario, per approvazione unanime del Consiglio Nazionaletra le personalità del mondo scientifico, clinico, politico e sociale che si siano particolarmente distinte rispetto alle finalità dell’Società. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.
- I soci sostenitori sono costituiti da persone fisiche, enti, industrie che intendano partecipare al funzionamento dell’Società o dal punto di vista finanziario o mettendo a disposizione di CARD le proprie competenze, professionali o sociali, secondo modalità individuate dal consiglio Nazionale.
L’ammissione e il mantenimento dello status di Socio comporta, oltre alla piena accettazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, anche l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli organi della Società.
La qualifica di Socio si perde:
- per dimissioni volontarie;
- per morosità in due anni consecutivi;
- per radiazione.
Articolo 3 – Associazioni Regionali e delle Province Autonome.
Le singole Associazioni Regionali e delle due Province Autonomeche fanno parte della Società e che ne condividono la missione e gli obiettivi mantengono autonomia organizzativa. Le attività regionali/provinciali sono regolate dagli Statuti locali, redatti in coerenza con le linee generali del presente statuto, nel rispetto dei contesti e delle scelte locali.
Le Associazioni regionali e delle due Province Autonomedi Trento e Bolzanoaffiliate alla CARD assumono il seguente nominativo: “CARD Regione…., CARD Provincia Autonoma di…”, in cui si associa il nome della Regione della Provincia Autonoma o delle Regioni aggregate.
Le Associazioni Regionalie delle due Province Autonome provvedono alle procedure per l’iscrizione dei Soci e vigilano sulla regolare corresponsione delle quote di iscrizione annuale.
I Soci delle singole Associazioni Regionali e delle due Province Autonomeeleggono il Presidente della Associazione Regionale/della Provincia Autonoma, che è membro di diritto del Consiglio Nazionale.
Il numero minimo di associati per giustificare la sussistenza di una Associazione Regionale autonoma è pari a 20.Tale numero deve essere raggiunto entro un anno dalla data dell’approvazione del presente statuto, anche mediante aggregazione di Associazioni Regionali limitrofe.
Al momento dell’approvazione del presente Statuto figurano già formalmente confederate le seguenti
Associazioni Regionali:
CARD Abruzzo, CARD Basilicata, CARD Bolzano, CARD Calabria, CARD Campania, CARD Emilia-Romagna, CARD Friuli Venezia Giulia, CARD Lazio, CARD Liguria, CARD Lombardia, CARD Marche, CARD Molise, CARD Piemonte, CARD Puglia, CARD Sardegna, CARD Sicilia, CARD Toscana, CARD Trento, CARD Umbria, CARD Val d’Aosta, CARD Veneto.
Associazioni sorte da aggregazioni fra regioni potranno subentrare in seguito, su approvazione da parte del Consiglio Nazionale.
Al fine di assicurare quanto definito all’art. 3,le Associazioni Regionali, entro un mese dall’approvazione del presente statuto, provvedonoad aggiornare i loro statuti, qualora necessario per renderli coerenti con i contenuti del presente statuto.
Articolo 4 – Obiettivi delle Associazioni Regionali
Le Associazioni Regionali, nel condividere le finalità generale di cui all’art.1, perseguono i seguenti obiettivi particolari:
- favorire lo sviluppo dei servizi sanitari del territorio e di tutti i servizi alla persona, alla famiglia e alla Comunità in esso presenti;
- promuovere il potenziamento dei Distretti quale contesto organizzativo in cui si costruiscono reti di cure primarie, con accento specifico sulle cure ambulatoriali, residenziali (intermedie) e domiciliari, e sulla realizzazione di saldi legami di integrazione intersettoriale, innanzitutto con i Servizi Sociali e Socioassistenziali dei Comuni-Ambiti e con il Terzo Settore;
- diffondere i principi della medicina ed assistenza di iniziativa, ad approccio multidimensionale, fortemente integrata nelle sue componenti professionali, gestionali ed istituzionali;
- contribuire dal punto di vista scientifico e culturale al monitoraggio e sviluppo dei Livelli Essenziali d’Assistenza Distrettuali in tutto l’ambito nazionale, sostenendo in particolare la crescita degli standard relativi agli interventi a livello domiciliare e nelle cure intermedie;
- accrescere il livello di consapevolezza degli iscritti sulle potenzialità dei progressi della ICT nei servizi territoriali e nei Distretti in particolare, con particolare attenzione alle opportunità fornite dalle reti informatiche, dagli archivi elettronici, dai dispositivi di telemonitoraggio di parametri vitali ed ambientali;
- promuovere il progresso scientifico e culturale degli Operatori dei Distretti e dei servizi territoriali anche attraverso iniziative di ricerca applicata;
- favorire le realizzazione ed il miglioramento qualitativo dei percorsi assistenziali di provata efficacia sulla base dei principi della clinical governance;
- favorire una rete informativa per la divulgazione delle esperienze di buone pratiche;
- facilitare la cooperazione di tutti gli attori del territorio, innanzitutto dell’ambito sociosanitario;
- progettare e proporre iniziative formative come strumento e leva del cambiamento anche nell’ambito dell’Educazione Continua;
- promuovere il costante aggiornamento degli associati e svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze, le abilità cliniche, tecniche e manageriali-gestionali, i comportamenti degli associati tesi al progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate e di favorire il governo delle attività sanitarie ed il sistematico controllo dei risultati;
- promuovere sperimentazioni, studi e ricerche sul campo, preferibilmente finalizzati a costruire o rafforzare rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.
Articolo 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Società è costituito dalle entrate di cui al successivo art.8, detratte le passività.
Articolo 6 – Entrate
Le entrate della Società sono costituite: dai versamenti annuali che l’adesione alla Società comporta per le Associazioni Regionaliil cui importo per ogni quota associativa è stabilito dal CN; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi, provenienti dai Soci Sostenitori; dall’utile eventualmente derivante dallo svolgimento delle attività sociali, il cui finanziamento avviene attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d’interesse con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Articolo 7 – Organi della Società
Sono organi della Società:
- l’Assemblea Generale dei soci;
- Il Presidente ed i due Vice-Presidenti della Società;
- il Consiglio Nazionale;
- il Segretario;
- i Revisori dei Conti;
- Il Centro Studi edil Comitato Tecnico scientifico;
- il Tesoriere.
Ai predetti organi non compete alcuna retribuzione per la carica ricoperta.
Il Consiglio Nazionale designa il tesoriere, il segretario e i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.
Articolo 8 – Assemblea
L’Assemblea Generale è composta dai soci ordinari e onorari; ogni socio, purché in regola con i pagamenti delle quote associative, ha diritto ad un voto. L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci di cui all’art. 2 del presente Statuto. Le sue deliberazioni, a voto palese, sono prese in conformità della legge e del presente Statuto. Obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo comunicazione per posta elettronica ai Presidenti delle singole Associazioni Regionali, che provvedono a darne adeguata comunicazione ai propri soci.
E’ convocata almeno venti giorni prima della data stabilita, in sede appositamente prescelta.Il predetto termine di venti giorni è ridotto a 5 giorni in caso di urgenza. Nel medesimo avviso può essere fissata la seconda convocazione che può aver luogo anche un’ora dopo la prima.L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta ogni anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. Può venire altresì convocata in seduta straordinaria allorché il Consiglio Nazionale lo reputi necessario, oppure a seguito di esplicita richiesta scritta di almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dai Vice-Presidenti e dal Segretario per la stesura del verbale.
Articolo 9 – Quorum dell’Assemblea
Le assemblee generali sono valide e deliberano a maggioranza dei voti in prima convocazione se presenti oltre la metà dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
E’ ammesso il voto per delega, con il massimo di duedeleghe per ogni socio. La delega deve essere scritta ed essere presentata all’apertura dell’Assemblea stessa, onde consentire la verifica della posizione del delegante e del delegato.
Art. 10 – Competenze dell’Assemblea
Competenze dell’assemblea sono:
- fissare le direttive per l’attività dell’Società;
- approvare il bilancio di esercizio (consuntivo e preventivo);
- approvare spese strategiche e/o di consistente rilevanza per la vita della CARD;
- ratificare la nomina dei Soci onorari;
- deliberare l’ammontare della quota associativa;
- approvare le eventuali altre proposte avanzate dal Consiglio Nazionale;
- ratificare le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale per motivi di comprovata urgenza su questioni spettanti all’assemblea;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa demandato dal Consiglio Nazionale.
Articolo 11 – Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale (C.N.) è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal tesoriere, dai Presidenti delle Associazioni Regionali (o interregionali).
E’ presieduto dal Presidente in carica o da un Vice Presidente sostituto formalmente delegato.
Alle riunioni partecipano i Responsabili del Centro Studi senza diritto di voto.
Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte ogni anno.
La convocazione deve pervenire, a mezzo comunicazione per posta elettronica, ai membri di cui sopra almeno venti giorni prima della data prevista. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente più della metà dei componenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. I Consiglieri hanno facoltà di delega scritta con il limite di una delega per ogni componente.
Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
- elegge il Presidente, i due Vicepresidenti (uno per Nord-Italia, uno per l’Italia Centrale-Sud-Isole), il Collegio dei Revisori, il Tesoriere ed il Segretario;
- approva l’affiliazione a CARD di nuove Associazioni Regionali od interregionali;
- approva le attività del Centro Studi, la nomina dei rispettivi Responsabili e l’estensione ad altre Aree tematiche;
- approva altresì la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- approva eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- approva lo statuto ed i programmi della Società secondo le finalità di cui all’art.4;
- stabilisce le quote dei versamenti che le singole Associazioni Regionali devono alla Società;
- emana i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;
- ratifica l’iscrizione dei Soci sostenitori;
- propone all’Assemblea la nomina di Soci onorari con specifica motivazione;
- propone al Presidente di affidare incarichi a persone esterne alla Società ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari.
- delibera sullo scioglimento dell’Società.
I Consiglieri, ove necessario, possono essere delegati dal Consiglio stesso ad azioni specifiche propriedell’ambito delle attività confederative.
Il Presidente ha l’obbligo di convocare il Consiglio Nazionale ove pervenga richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio Nazionale si rinnova automaticamente con la progressiva nomina dei rappresentanti (Presidenti) delle Associazioni Regionali.
Art. 12 – Adunanze del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente o su iniziativa scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
Viene redatto avviso contenente l’ordine del giorno ed il luogo dell’adunanza, che viene spedito per posta elettronica almeno venti giorni prima della data fissata. Il predetto termine è ridotto a cinque in caso di urgenza.
Le deliberazioni del CN sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
La presenza al CN è delegabile esclusivamente all’interno dei soci dell’Associazione Regionale.
Dopo due assenze non giustificate di una Associazione Regionale al CN il Presidente della medesima è decaduto dal CN medesimo. L’Associazione Regionale provvederà di conseguenza alla sostituzione del rappresentante (o Presidente) Regionale.
Il Consiglio Nazionale è convocato almeno due volte l’anno dal Presidente, che ne formula anche l’ordine del giorno. I componenti del Consiglio possono proporre al Presidente l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno su sottoscrizione di almeno quattro componenti dello stesso.
Le riunioni del CN, ovvero la partecipazione allo stesso, si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario(o in alternativa un soggetto verbalizzante scelto tra i membri del consiglio nazionale) che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguireadeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consigliomedesimo e dal Segretario.
Articolo 13 Presidenti – Presidente in carica e Presidente designato
Il Presidente ha la responsabilità legale della Società e la rappresenta. Dura in carica tre annie può essere riconfermatosolamente per un seconda volta consecutiva (massimo di due mandati consecutivi).
La presentazione delle candidature alla presidenza va inviata al Segretario della CARD almeno trenta giorni prima delle elezioni, anche a mezzo posta elettronica.
Il Presidente viene scelto tra i membri del Consiglio Nazionale, in seno al quale viene elettocon voto palese. I rappresentanti delle Associazioni Regionali esprimono un voto “pesato” secondo categorie di numero di iscrittiin regola con le quote al 31 dicembre dell’anno precedente:
- da 20a 49 iscritti = 1 voto
- da 50 a 99 iscritti = 1,5 voti
- oltre 100 voti = 2 voti
L’elezione del Presidente avverrà tra 6 e 8 mesi dalla scadenza del mandato del presidente in carica, in modo da consentire il pieno subentro nelle funzioni e nella rete di collaborazioni scientifiche ed istituzionali del presidente designatoal momento della conclusione del mandato del presidente in carica.
Il Presidente è garante della missione e degli obiettivi della Società. Concede patrocini. Concede deleghe per particolari compiti o funzioni, anche su proposta del Consiglio Nazionale. Convoca il Consiglio Nazionale almeno due volte l’anno e formula l’ordine del giorno. I componenti del Consiglio possono proporre al Presidente l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno su sottoscrizione di almeno quattrocomponenti dello stesso. Il Presidente può invitare senza diritto di voto alle riunioni altri Soci previsti dall’art.2. In caso di assenza o impedimento viene sostituito da uno dei Vice Presidenti, su espressa sua indicazione. La sfiducia motivata del Presidente va votata dalla maggioranza dei componenti l’Assemblea Nazionale.
Articolo 14 – Vicepresidenti
Nella CARD sono presenti due Vice Presidenti.
I Vicepresidenti devono essere espressione di Aree geografiche diverse rispetto a quella di appartenenza del Presidente.
Le Aree geografiche che aggregano le Regioni da considerare sono le seguenti:
AREA NORD: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, Emilia Romagna
AREA CENTRO: Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio,Sardegna
AREA SUD: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Una volta effettuata l’elezione del Presidente, le Aree geografiche diverse da quella di appartenenza del Presidente provvedono ad esprimere una candidatura del proprio Vicepresidente, che viene votata dal CN con voto segreto. Qualora sussistano più candidature, risulterà eletto dal CN il candidato dell’Area geografica che ha raggiunto il maggior numero di voti.
I Vice presidenti durano in carica per il medesimo periodo del Presidente. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solamente per un seconda volta consecutiva (massimo di due mandati consecutivi).
La presentazione delle candidature alla vice-presidenza, distinte per Area Geografica di appartenenza, va inviata al Segretario della CARD almeno trenta giorni prima delle elezioni, anche a mezzo posta elettronica.
I Vicepresidenti hanno le seguenti funzioni:
- integrare le funzioni del Presidente e diffonderne le linee strategiche ed operative nelle Aree geografiche di competenza;
- stabilire e mantenere contatti con il Presidente, con il Consiglio Nazionale e tra gli stessi Vicepresidenti. Il Presidente può conferire deleghe temporanee a uno dei Vicepresidenti per funzioni e compiti dallo stesso individuati.
- favorire la crescita e l’attività delle Associazioni presenti nell’area territoriale di competenza;
- favorire la creazione di gruppi di lavoro su tematiche distrettuali nell’area territoriale di competenza, in raccordo con il Centro Studi;
- stimolare la collaborazione con organi istituzionali, sindacati e società scientifiche nell’area territoriale di competenza.
In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche il Vicepresidente indicato di volta in volta dal Presidente stesso.
Art. 15 Segretario
Il segretario ha il compito della verbalizzazione, della tenuta dei registri, dei collegamenti fra i vari organi dell’associazione, delle comunicazioni, delle pubblicazioni e della esecuzione delle disposizioni del Consiglio Nazionale.
Viene proposto dal Presidente ed eletto dal CN tra i componenti del Consiglio. Partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto. Dura in carica per il periodo di mandato del Presidente.
Articolo 16 – Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri. Dura in carica per la durata del mandato del Presidente e può essere rieletto.
Ha i seguenti compiti: cura la riscossione delle quote associative; controlla il bilancio delle iniziative della Società; può aprire conti correnti con il consenso del Consiglio Nazionale; presenta un rendiconto al Consiglio ed un bilancio annuale all’Assemblea
Articolo 17 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti nominati dal Consiglio Nazionale, con votazione a scrutinio segreto, fra i Soci Ordinari, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ne assume la Presidenza il Socio più anziano di età. Ai Revisori dei Conti è affidato il compito di provvedere alle operazioni di verifica e di controllo previste dalla legge.
Articolo 18 – Centro Studi CARD e Comitato Tecnico Scientifico Centro Studi CARD
In quanto Società scientifica, in accordo e coerenza con finalità e contenuti di cui all’art. 1, CARD istituisce e mantiene al proprio interno un Centro Studi.
Il Centro Studi è un Organismo permanente dell’Società.
E’organizzato per Aree tematiche. Si avvale delle proposte e pareri del Comitato Tecnico Scientifico.
In via preliminare e prioritaria sono identificate nel presente Atto le seguenti Aree:
- Area cure domiciliari
- Area dell’integrazione
Altre Aree potranno essere identificate in seguito, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Nazionale.
Il Centro Studi ha il compito di
- diffondere le acquisizioni scientifiche più rilevanti pertinenti alle attività distrettuali e territoriali, ovvero le novità di maggiore impatto in tema di leggi, norme, regolamenti, od altro che possono influirvi;
- valutare e proporre attività di ricerca e sperimentazione da condurre nei distretti e nei servizi territoriali, preferibilmente di concerto con altre Associazioni e soggetti istituzionali;
- collaborare alla preparazione e organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali della Società;
- procedere con ogni iniziativa utile al progresso delle conoscenze, competenze e capacità degli operatori dei distretti e del territorio iscritti alla CARD, anche mediante organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- sostenere azioni locali svolte dalle Associazioni Regionali in linea con i contenuti di cui all’art. 1 e del presente statuto nel suo insieme
- offrire approfondimenti su questioni particolari sollevate da tutti gli Organi della CARD, prioritariamente dal Presidente e dal Consiglio Nazionale, avvalendosi anche del supporto del Comitato Tecnico Scientifico od altri esperti della materia specifica.
Ciascuna Area ha un proprio responsabile, nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente. Il Responsabile dura in carica per il periodo di mandato del Presidente stesso.
I Responsabili del Centro Studi si coordinano tra loro nonché con i membri del Comitato Tecnico Scientifico per raggiungere ottimale raccordo operativo e strategico.
I responsabili delle Aree del Centro Studi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale (art. 11 e art.12).
Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organismo di cui si avvaleil Centro Studi per ricevere supporto consultivo collegiale. Ha lo scopo di suggerire linee strategiche, segnalare recenti innovazioni o acquisizioni scientifiche e gestionali, supportare gli studi, le azioni, le proposte dello steso Centro Studi.
E’ composto da esperti di provata esperienza e competenza in specifiche materie, settori od argomenti, i cui nominativi sono proposti dai Responsabili del Centro studi al Presidente ed ai componenti del Consiglio Nazionale, che ne approva infinela nomina.
Il CTS offre in particolare supporto e sostegno alla realizzazione di attività di formazione, sperimentazione, ricerca, implementazione nei distretti e sul territorio di nuove attività, di modelli gestionali ed organizzativi;per costituire gruppi di lavoro su temi specifici di volta in volta definiti; per organizzare convegni, seminari, dibattiti; per facilitare e mantenere contatti proficui tra CARD ed altre Associazioni, Enti, Istituzioni.
Articolo 19 – Compensi
A tutte le cariche confederali e ai collaboratori volontari non competono compensi di alcun genere, ma solo eventuali rimborsi spese deliberati dal Consiglio Nazionale, in misura maisuperiore all’effettivo esborso sostenuto.
Articolo 20 – Valutazione delle attività della Società
La verifica del tipo e la valutazione della qualità delle attività di formazione, sperimentazione, ricerca, implementazione sul territorio di modelli gestionali, nonché delle attività di gruppi di lavoro su temi specifici, per organizzare convegni, dibattiti, per mantenere i contatti con Associazioni e Enti, sono demandati al Consiglio Nazionale con il supporto del Centro Studi e del Comitato Scientifico.
Articolo 21 – Scioglimento
Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea con il voto di tutti i Soci Ordinari. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società sarà devoluto ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi, ai sensi dell’art. 32 c.c. per la realizzazione o il miglioramento di servizi sanitari territoriali.
Articolo 22 – Altro.
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.
Art. 23 – Norme transitorie
Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della registrazione.
Gli Organi societari restano in carica fino al 31.12.2016, entro tale periodo il Consiglio Nazionale procederà alle elezioni del Presidente e delle altre cariche secondo le modalità previste dallo Statuto.